Il Trust onlus ed implicita inclusione nel Terzo Settore
Il trust «ONLUS» è uno strumento giuridico che consente di destinare in modo stabile un patrimonio a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, assicurando continuità, controllo e coerenza rispetto allo scopo perseguito.
Nel quadro del Codice del Terzo settore, l’art. 4 individua gli enti del Terzo settore e l’art. 5 le attività di interesse generale; la circolare ministeriale n. 9/2022 aveva però chiarito che il trust, non essendo considerato soggetto giuridico in senso proprio, non poteva essere ricompreso nel RUNTS.
La legge 4 luglio 2024, n. 104, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 2024 ed entrata in vigore il 3 agosto 2024, è intervenuta sulla disciplina del Terzo settore, contribuendo a rendere più stabile il quadro applicativo.
Le caratteristiche più significative del trust Onlus sono:
- La finalità civica, solidaristica e di utilità sociale;
- L’atto istitutivo redatto tramite forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata;
- La denominazione del trust deve contenere l’acronimo “Onlus”;
- Il disponente non può essere nominato come beneficiario;
- Tra i beneficiari deve essere prevista la presenza di altre “Onlus”;
- Deve essere espresso il divieto di distribuzione di utili;
- Obbligo della redazione del bilancio annuale;
- Deve essere prevista l’irrevocabilità patrimoniale;
- La legge regolatrice del trust non deve impedire il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale e la devoluzione dei beni;
In sintesi, il trust ONLUS unisce segregazione patrimoniale e funzione sociale: i beni restano vincolati allo scopo solidaristico, con un’impostazione orientata alla continuità, alla trasparenza e alla tutela del patrimonio destinato al bene comune.