Il Trust onlus ed implicita inclusione nel Terzo Settore

Il trust «ONLUS» è uno strumento giuridico che consente di destinare in modo stabile un patrimonio a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, assicurando continuità, controllo e coerenza rispetto allo scopo perseguito.

Nel quadro del Codice del Terzo settore, l’art. 4 individua gli enti del Terzo settore e l’art. 5 le attività di interesse generale; la circolare ministeriale n. 9/2022 aveva però chiarito che il trust, non essendo considerato soggetto giuridico in senso proprio, non poteva essere ricompreso nel RUNTS.

La legge 4 luglio 2024, n. 104, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 luglio 2024 ed entrata in vigore il 3 agosto 2024, è intervenuta sulla disciplina del Terzo settore, contribuendo a rendere più stabile il quadro applicativo.

Le caratteristiche più significative del trust Onlus sono:

  • La finalità civica, solidaristica e di utilità sociale;
  • L’atto istitutivo redatto tramite forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata;
  • La denominazione del trust deve contenere l’acronimo “Onlus”;
  • Il disponente non può essere nominato come beneficiario;
  • Tra i beneficiari deve essere prevista la presenza di altre “Onlus”;
  • Deve essere espresso il divieto di distribuzione di utili;
  • Obbligo della redazione del bilancio annuale;
  • Deve essere prevista l’irrevocabilità patrimoniale;
  • La legge regolatrice del trust non deve impedire il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale e la devoluzione dei beni;

In sintesi, il trust ONLUS unisce segregazione patrimoniale e funzione sociale: i beni restano vincolati allo scopo solidaristico, con un’impostazione orientata alla continuità, alla trasparenza e alla tutela del patrimonio destinato al bene comune.

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