Il Trust onlus ed implicita inclusione nel Terzo Settore

Il Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 art.4, com.1, modificato dal Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105, art 2 prevede nella definizione degli enti del Terzo settore, la possibilità di acquisire la qualifica di ETS anche da parte di “altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Mediante questa espressione implicitamente i Trusts sono stati inclusi negli enti del Terzo settore.

Per i nuovi enti sarà fondamentale, così come lo è per le Onlus nell’ambito del D.Lgs. 460/97, rispettare la disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/17 nonché procedere con l’iscrizione al costituendo Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Trust rientra a pieno titolo tra i soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus e dunque ad acquisire un’autonoma e distinta “qualifica” che permette l’accesso ad importanti semplificazioni e agevolazioni fiscali qualora sia costituito in conformità agli artt. 10 e ss. D.lgs. n. 460/1997.

Le caratteristiche più significative del Trust Onlus sono:

  1. La finalità civica, solidaristica e di utilità sociale;
  2. L’atto istitutivo redatto tramite forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata;
  3. La denominazione del Trust deve contenere l'acronimo "Onlus";
  4. Il disponente non può essere nominato come beneficiario;
  5. Tra i beneficiari deve essere prevista la presenza di altre "Onlus", per rimediare all’eventuale perdita di requisiti della o delle prime nominate e alla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento;
  6. Deve essere espresso il divieto di distribuzione di utili;
  7. Obbligo della redazione del bilancio annuale;
  8. Deve essere prevista l’irrevocabilità patrimoniale;
  9. La legge regolatrice del Trust non deve recare norme che impediscano il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale del trust e la devoluzione dei beni;
  10. Considerando la Circolare n. 38/E/2011, l’Agenzia delle Entrate consiglia l’istituzione di un Trust come opaco, in quanto il reddito prodotto viene tassato direttamente e interamente in capo al Trust con conseguente imputabilità dei redditi esclusivamente in capo alla Onlus.

Ulteriore caratteristica del Trust Onlus è l’interpretazione data dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha previsto "l’attività di gestione di Trusts da parte della Fondazione de qua non sia di ostacolo ai fini del legittimo godimento della qualifica di Onlus, purché tale attività conformemente alla legge consenta di realizzare finalità sociali e di tutela dei soggetti deboli".

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