Il Trust in Italia è stato introdotto nel 1985

Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che viene applicato da oltre cinque secoli nei Paesi del Common Law.

Attraverso la legge 16 Ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio del 1992, è stata ratificata la Convenzione internazionale dell’Aja del 1° Luglio 1985 che ha permesso al Trust di essere riconosciuto nell’ordinamento italiano.

Il Trust non avendo una normativa italiana che lo disciplini viene regolato da una legge estera scelta dal disponente. La scelta deve risultare dalle disposizioni dell'atto istitutivo del Trust; la Trust & Directors srl ha le competenze specifiche per consigliare la clientela rispetto quale norma internazionale si adatti meglio alle esigenze stesse del Trust.

Cos’è il Trust

Il Trust è un istituto giuridico che prevede la presenza di un soggetto definito disponente o settlor, che separa dal proprio patrimonio la titolarità di determinati beni o diritti, trasferendoli ad un soggetto Trustee, figura di fiducia, il quale è obbligato a controllarli e gestirli come definito nell’atto istitutivo, nell’interesse del o dei beneficiari o per un determinato scopo individuato dal disponente.

Più precisamente i soggetti coinvolti sono tre:

  • Il disponente, nel diritto anglosassone denominato settlor, può essere persona fisica o giuridica, è colui che istituisce il Trust ed è colui che trasferisce la proprietà di determinati beni mobili o immobili o diritti al Trustee costituendo il fondo in Trust.
    Il disponente definisce nel dettaglio come dovrà avvenire l’amministrazione di suddetti beni o diritti, indicando e definendo lo scopo mediante delle disposizioni contenute nell’atto istitutivo del Trust che dovranno obbligatoriamente essere rispettate dal Trustee.
    Il Settlor può mediante delle "letter of wishes" modificare le disposizioni date nell’atto dispositivo.
    Il disponente indica uno o più beneficiari del Trust e a secondo della normativa utilizzata può nominare uno o più protector.
  • Il Trustee, può essere persona fisica o giuridica, è colui che deve custodire e gestire i beni ricevuti dal disponente, rispetto ai quali pur avendo titolo di proprietà rimangono distinti dal proprio patrimonio, al fine di raggiungere l’obiettivo definito all’interno dell’atto istitutivo del Trust nell’esclusivo interesse del o dei beneficiari o per il conseguimento di uno specifico scopo definito dal disponente.
    La proprietà dei beni o diritti facenti parte del fondo in Trust non sono del Trustee a tutti gli effetti, pertanto non possono essere attaccati da eventuali creditori, non rientrano nell’asse ereditario e nemmeno nella massa fallimentare del Trustee stesso.
  • Il beneficiario nel diritto anglosassone denominato beneficiary è il soggetto o la classe di soggetti per cui il Trust è stato costituito. I beneficiari finali sono i destinatari del contenuto del fondo in Trust mentre i beneficiari di reddito sono coloro che godono dei frutti del Trust.

Un'ulteriore figura che può essere aggiunta:

  • Il guardiano nel diritto anglosassone definito anche protector, è colui che controlla l’operato del Trustee, talvolta imponendo direttive, per tutelare gli interessi del o dei beneficiari, come predefiniti dalle volontà del disponente. Il guardiano può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica.

Il fondo in Trust può essere costituito da:

  • Beni mobili ed immobili di qualsiasi genere come a titolo esplicativo opere d’arte, autovetture, natanti, aerei, conti correnti, investimenti, partecipazioni societarie
  • Diritti come a titolo esplicativo nuda proprietà, usufrutto
  • Posizioni soggettive anche di natura contrattuale a titolo esplicativo polizze assicurative
  • La figura del Trust deve perseguire delle finalità considerate trasparenti e meritevoli di tutelae solo come aspetto secondario si può considerare l’effetto segregativo per la protezione patrimoniale.

L’effetto del Trust ovvero la segregazione patrimoniale comporta che tutti i beni e diritti oggetti del fondo in Trust costituiscono un patrimonio separato del disponente e dal Trustee ovvero il fondo in Trust:

  • rimane tutelato sia dai creditori del disponente sia del Trustee sia del beneficiario
  • non rientra nella successione del disponente o del Trustee ed è estraneo al regime patrimoniale

I vantaggi del Trust

Quando ci si domanda perché fare un Trust ed a chi potrebbe servire, bisogna soffermarsi e guardare la realtà che ci circonda, il rischio di veder svanire i risultati di una vita o i beni e diritti che si vorrebbero tutelare è sempre più alto.

Il Trust è un istituto che serve per proteggere chi svolge un’attività imprenditoriale, chi intende raggiungere un determinato scopo e chiunque abbia un rischio patrimoniale.

Il Trust è un istituto versatile e flessibile, queste caratteristiche gli consentono di poter raggiungere risultati difficilmente perseguibili per la protezione del patrimonio con altri strumenti dell’ordinamento italiano.

© 2024 Trust & Directors srl Partita Iva 05988990965 | Tutti i diritti riservati | Qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta è vietata. | Sito web realizzato da: Giga Comunicazione